Lo Statuto

STATUTO DELL’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI “GIUSEPPE GARIBALDI”

Articolo 1 – Natura giuridica

1. L’Istituto Internazionale di Studi “Giuseppe Garibaldi”, con sede centrale in Piazza della Repubblica 12 in Roma, è una libera associazione di cittadini italiani e stranieri,  istituita nel 1981 in applicazione dell’art. 2 dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso tra Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi”, trasformata nel 1988 nella Società di Mutuo Soccorso “Giuseppe Garibaldi” e già Società tra i Reduci delle Patrie Battaglie, fondata dall’Eroe l’8 giugno 1871 in Roma, eretta in Ente Morale il 4 febbraio 1899. L’Istituto è attualmente ascritto tra gli Istituti Storici Nazionali con Legge 3 febbraio 2006, n. 27. 
2. L’Istituto gestisce e si avvale di tutto il materiale documentale presente in sede  vincolato dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio e di quello restante, nonché di altro materiale ricevuto in parziale o totale donazione. 
3. L’Istituto può ricevere in custodia, da soggetti privati o pubblici, beni documentali o di altro genere pertinenti alle finalità istituzionali o funzionali alle sue attività.

Articolo 2 – Scopi

1. L’Istituto persegue i seguenti scopi: 
a. mantenere vivi, in Italia ed all’estero, i principi di pensiero e di azione legati a Giuseppe Garibaldi, alle tradizioni garibaldina e risorgimentale nonché ai valori connessi all’unità nazionale; 
b. condurre di propria iniziativa o su richiesta esterna, ricerche e studi, in Italia ed all’estero, connessi con l’epopea garibaldina e con quella risorgimentale e curarne la relativa diffusione per iscritto, verbalmente o nelle forme ritenute opportune dal Consiglio Direttivo Centrale; 
c. raccogliere ulteriormente, in Italia ed all’estero, documenti e materiali d’interesse storico e curarne la conservazione direttamente o con donazioni a musei garibaldini-risorgimentali, di interesse nazionale; 
d. tutelare e valorizzare il Mausoleo-Ossario Garibaldino al Gianicolo conferito in affidamento con delibera del Comune di Roma 4 aprile 1956, n. 489;
e. favorire la tutela, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali afferenti l’epopea risorgimentale; 
f. invigilare, nei modi ritenuti idonei, su casi di abbandono o degrado di beni pubblici, monumentali, artistici, librari o di ogni altro genere, inerenti all’epopea risorgimentale. 
2. L’Istituto non persegue finalità inerenti a partiti politici né scopi di lucro.

Articolo 3 – Durata e risorse

1. La durata dell’Istituto è illimitata. 
2. L’Istituto provvede al raggiungimento dei propri scopi: 
a. con i contributi dei Soci; 
b. con le eventuali elargizioni di privati cittadini; 
c. con le eventuali rendite del proprio patrimonio; 
d. con gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati; 
e. attraverso la promozione di iniziative culturali volte anche al proprio sostentamento.

Articolo 4 – Organi

1. Gli Organi dell’Istituto, disciplinati nella struttura e nelle attribuzioni dagli articoli che seguono, sono: il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, l’Assemblea di Soci ordinari, il Consiglio Direttivo Centrale, il Comitato Scientifico, il Comitato d’Onore, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Probi Viri. 
2. Tutte le cariche sono onorifiche e non comportano diritto a retribuzione. 
3. In tutte le delibere il voto di astensione è defalcato dal novero dei votanti e non ha valore né favorevole né contrario.

Articolo 5 – I Soci

1. Possono essere soci dell’Istituto, tutti coloro che si interessano della figura e dell’opera di Giuseppe Garibaldi e del periodo risorgimentale nell’Italia e nel mondo nonché dei valori connessi all’unità nazionale, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva attività di ricerche e di studi. 
2. I Soci si distinguono in: 
a. Soci Ordinari: vengono nominati, su richiesta degli interessati, dal Consiglio Direttivo Centrale, a maggioranza dei presenti e sono tenuti al pagamento della quota sociale; 
b. Soci Benemeriti: vengono nominati, previa accettazione degli interessati, dal Consiglio Direttivo Centrale, a maggioranza dei presenti, fra coloro che in qualsiasi modo si sono resi benemeriti per aver fornito un particolare sostegno all’Istituto e sono esenti dalla quota sociale; 
c. Soci Onorari: vengono nominati, previa accettazione degli interessati, dal Consiglio Direttivo Centrale, a maggioranza dei presenti, fra coloro che con la loro adesione danno particolare lustro all’Istituto, sono costituiti in Comitato di Onore e sono esenti dalla quota sociale.
3. Un socio può cessare da tale qualifica per i seguenti motivi: 
a. mancato pagamento della quota per tre anni consecutivi; 
b. per aver tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell’Istituto, previa denuncia da parte di uno o più soci al Collegio dei Probi viri il quale, dopo aver sentito le controdeduzioni dell’interessato, può successivamente avanzare proposta all’Assemblea che decide a maggioranza dei presenti sulla cessazione del socio da tale qualifica.

Articolo 6 – L’Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei Soci è costituita: 
a. da coloro che hanno la qualifica di Soci Ordinari e sono in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione;
b. dai Soci Benemeriti e dai Soci Onorari.
2. L’Assemblea dei Soci assolve le seguenti funzioni: 
a. determina l’indirizzo dell’Istituto e decide su tutte le questioni di carattere generale;
b. elegge, nel proprio ambito, il Presidente, il Direttore e i membri del Consiglio Direttivo Centrale a maggioranza dei presenti, in caso di unica candidatura, o a maggioranza relativa in caso di più candidature; 
c. approva, a maggioranza dei presenti, in seduta ordinaria entro il 31 marzo dell’anno successivo,  il bilancio consuntivo, presentato dal Direttore, relativo all’anno in corso; 
d. approva, a maggioranza dei presenti, in seduta ordinaria entro dicembre il bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale, presentati dal Direttore, relativi all’anno successivo. 
3. L’Assemblea dei Soci viene convocata in seduta ordinaria dal Direttore alle scadenze previste per le elezioni degli organi statutari e per l’approvazione del bilancio preventivo, del consuntivo e del programma di attività e ogni qual volta il Presidente o il Direttore, lo ritengano necessario oppure se viene avanzata richiesta da almeno la metà più uno del Consiglio Direttivo Centrale o da due terzi dei Soci. 
4. L’Assemblea dei Soci viene convocata in seduta straordinaria dal Direttore ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ogni qualvolta ne venga avanzata richiesta dal Presidente o da un quinto dei Soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Centrale. 
5. L’Assemblea dei Soci viene convocata in seduta straordinaria dal Presidente con lettera raccomandata, per deliberare in ordine alla cessazione dalla carica da parte del Direttore in casi di grave impedimento o sfiducia. 
6. I componenti dell’Assemblea dei Soci possono votare anche per delega con massimo tre deleghe. 
7. L’Assemblea viene convocata nei seguenti modi: per lettera o per fax o per e-mail. 
8. Le delibere dell’Assemblea sono valide con il voto della metà più uno dei presenti.

Articolo 7 – Il Presidente

1. Il Presidente: 
a. è eletto dall’Assemblea dei soci, nel proprio ambito, entro il mese di novembre; 
b. assolve funzioni di rappresentanza onoraria, non giuridica, dell’Istituto, nonché assolve funzioni di promozione, impulso, indirizzo e controllo sulle attività dell’Istituto; 
c. convoca e presiede l’Assemblea straordinaria dei Soci in caso di inerzia od impossibilità degli organi competenti; 
d. dura in carica tre anni.
2. Il Presidente scade di carica: 
a. al termine del mandato e dura nelle sue mansioni in prorogatio fino al 31 dicembre, durante il quale periodo scambia le consegne, ove non rieletto, al nuovo Presidente eletto; 
b. per dimissioni; 
c. per gravi impedimenti oggettivi addotti dal Presidente stesso o rilevati dal Consiglio Direttivo Centrale che ne propone l’esonero all’Assemblea dei Soci appositamente convocata dal Direttore in seduta straordinaria che delibera in merito a maggioranza.

Articolo 8 – Il Direttore

1. Il Direttore: 
a. è il rappresentante legale e responsabile della gestione operativa dell’Istituto; 
b. è eletto, entro il mese di novembre, dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti; 
c. subentra nella carica il 1° gennaio, dura in carica 3 anni  ed è rieleggibile; 
d. redige e presenta all’Assemblea per l’approvazione il programma annuale delle attività dell’Istituto; 
e. redige e presenta all’Assemblea per l’approvazione il bilancio preventivo ed il consuntivo annuale delle attività dell’Istituto; 
f. convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria dei Soci; 
g. convoca e presiede il Consiglio Direttivo Centrale.
2. Il Direttore scade di carica: 
a. al termine del mandato, durante i mesi di novembre e dicembre scambia le consegne, ove non rieletto, con il nuovo Direttore eletto; 
b. per dimissioni; 
c. per gravi impedimenti oggettivi addotti dal Direttore stesso o rilevati dal Consiglio Direttivo Centrale che ne propone l’esonero all’Assemblea dei Soci appositamente convocata dal Presidente in seduta straordinaria che delibera in merito a maggioranza; 
d. per sfiducia, unicamente per gravi inadempienze, errori od altra ragione di inadeguatezza di natura amministrativa o gestionale, dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata dal Presidente in seduta straordinaria che, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dei Probiviri, delibera in merito a maggioranza.

Articolo 9 – Il Vice Direttore

1. Il Vice Direttore: 
a. viene nominato dal Direttore nella prima seduta del Consiglio Direttivo Centrale nell’ambito del medesimo; 
b. dura in carica per il periodo della durata in carica del Direttore, e in caso di cessazione anticipata dalla carica del Direttore dura nelle sue funzioni fino all’elezione del nuovo Direttore;
c. sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o altro impedimento o per delega del medesimo; in caso di delega è vincolato dalle eventuali direttive del delegante.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo Centrale

1. Il Consiglio Direttivo Centrale: 
a. è composto dal Direttore che lo presiede, da undici componenti, aventi la qualifica di soci eletti dall’Assemblea e dal Presidente dell’Istituto come componente di diritto; 
b. dura in carica un anno ed i componenti sono rieleggibili; 
c. ha il compito di assistere il Direttore nell’attività organizzativa e di attuazione del programma annuale; 
d. distribuisce al proprio interno incarichi specifici.

Articolo 11 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico: 
a. è costituito da persone, anche non aventi la qualifica di Socio, che hanno particolare competenza in discipline storiche o affini, o comunque inerenti a problematiche direttamente o indirettamente connesse alle finalità dell’Istituto; 
b. comprende un numero massimo di venti componenti. 
2. I componenti del Comitato scientifico vengono nominati dall’Assemblea dei soci, in occasione dell’approvazione del programma annuale, su proposta del Consiglio Direttivo Centrale tramite il Direttore; i componenti del Comitato Direttivo Centrale non possono far parte del Comitato Scientifico. 
3. I componenti del Consiglio Direttivo Centrale possono partecipare alle riunioni del Comitato scientifico con funzioni di proposta senza diritto di voto. 
4. Il Comitato scientifico ha la funzione di:  a. condurre ricerche inerenti a problematiche direttamente o indirettamente connesse alle finalità dell’Istituto; 
b. esprimere a maggioranza dei presenti  pareri obbligatori, non vincolanti, al Direttore sul programma di attività dell’Istituto; 
c. valutare la dignità di pubblicazione di elaborati da editare a cura dell’Istituto; 
d. proporre al Consiglio Direttivo Centrale la nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico stesso. 
5. Il Comitato Scientifico elegge a maggioranza semplice dei componenti nel proprio ambito un Direttore che dura in carica un anno ed è rieleggibile. 
6. Il Direttore del Comitato Scientifico convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico almeno due volte l’anno o su richiesta di un quinto dei componenti. 
7. Il Direttore del Comitato Scientifico relaziona, almeno una volta all’anno al Consiglio Direttivo Centrale, sull’attività annuale svolta. 
8. Il Comitato Scientifico espleta funzioni di programmazione per le proprie attività, e di impulso e proposta nei confronti degli altri organi statutari e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 – Il Comitato d’Onore

1. Il Comitato d’Onore è costituito dai Soci Onorari ed è rappresentato dal Decano.

Articolo 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti: 
a. è composto da tre membri nominati dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della carica di Direttore, dura in carica un anno, è rinominabile, ed è scelto in base alle competenze in campo contabile e fiscale; 
b. ha il compito di controllare la regolarità contabile e la legittimità del bilancio preventivo e del consuntivo e dei libri contabili, del quale controllo redige una apposita relazione che verrà allegata alle relazioni di bilancio e di consuntivo, concludentisi con un motivato giudizio positivo o negativo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
2. Al collegio dei Revisori dei conti possono essere attribuiti incarichi definiti e richieste di consulenza, come da esigenze indicate dal Direttore ed approvate dal Consiglio Direttivo Centrale. 
3. Ai componenti del collegio dei Revisori dei conti può essere conferito un indennizzo il cui ammontare è stabilito dal Direttore.

Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri:  a. è composto da tre membri nominati dall’Assemblea contestualmente alle elezioni per il rinnovo della carica di Direttore tra i Soci ordinari che non ricoprono cariche sociali, o tra non soci. 
2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica un anno e sono rinominabili. 
3. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente che convoca le riunioni tempestivamente e senza formalità predeterminate per l’assolvimento delle proprie funzioni. 
4. Il Collegio dei Probiviri su richiesta di un qualsiasi componente o titolare di organi statutari svolge le seguenti funzioni: 
a. ricerca un bonario componimento dei contrasti inerenti alla vita dell’Istituto che possono insorgere fra soci e/o fra componenti o titolari di organi statutari, riferendo con apposita relazione scritta all’Assemblea dei Soci; 
b. esprime parere obbligatori sull’esclusione di un Socio o di un componente o titolare di organi statutari. 
5. Ai Componenti del Collegio dei Probi Viri, possono essere attribuiti incarichi definiti, come da esigenze indicate dal Direttore ed approvate dal Consiglio Direttivo Centrale.

Articolo 15 – Organizzazione periferica

1. I Soci in Italia ed all’Estero possono costituirsi in Sezioni o Comitati. 
2. Le Sezioni e i Comitati, pur conservando la loro autonomia, debbono osservare le norme statutarie tenendo informato il Direttore delle iniziative che intendono promuovere. 
3. La costituzione dei Comitati è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo Centrale che ha la facoltà di scioglierli per circostanziati motivi di inadempimenti statutari.

Articolo 16 – Regolamenti

1. Con regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo Centrale e allegati al presente Statuto, sono fissate le norme particolari del funzionamento dell’Istituto, in particolare per quanto concerne: 
a. il funzionamento degli organi collegiali; 
b. l’uso della sede dell’Istituto; 
c. la manutenzione e la fruizione dei beni mobili dell’Istituto; 
d. l’organizzazione delle Sezioni e dei Comitati.

Articolo 17 – Varie

1. La liquidazione dell’Istituto può essere decisa esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente, con maggioranza del 70% dei soci e diviene operativa a norma di legge.

Articolo 18 – Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può subire variazioni a seguito di proposta avanzata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Centrale e per deliberazione dell’Assemblea dei Soci, convocata dal Direttore, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Roma, 19 maggio 2006 

REGOLAMENTO delle articolazioni periferiche dell’Istituto Internazionale di Studi “G. Garibaldi”


Articolo 1 – Articolazioni periferiche dell’Istituto

1. A termini dell’articolo 15 comma 1 dello Statuto, l’Istituto Internazionale di Studi “Giuseppe Garibaldi”, di seguito indicato come: Istituto, dispone di articolazioni periferiche in Italia e all’estero costituite da Comitati e Sezioni. 
2. I soci dell’Istituto in Italia e all’estero possono costituirsi in Comitati e Sezioni come articolazioni periferiche dell’Istituto stesso. 
3. La costituzione dei Comitati e delle Sezioni è subordinata all’autorizzazione del Consiglio Direttivo Centrale che ha la facoltà di ritirare l’autorizzazione per motivate ragioni di inadempimenti statutari. 
4. I Comitati e le Sezioni, pur disponendo di una propria autonomia, debbono osservare le norme statutarie e regolamentari dell’Istituto tenendo informato il Direttore delle iniziative attuate o che intendono attuare. 
5. Organizzazioni associative preesistenti possono chiedere al Consiglio Direttivo Centrale dell’Istituto l’autorizzazione a trasformarsi in Sezioni. 
6. L’appartenenza di una singola persona ad una articolazione periferica dell’Istituto comporta di per sé l’acquisizione della qualifica di socio dell’Istituto stesso e del conseguente status. 
7. I beni delle articolazioni periferiche dell’Istituto possono essere: somme di danaro; beni mobili e beni immobili. 
8. La proprietà dei beni delle articolazioni periferiche dell’Istituto può essere: 
a. beni di proprietà dell’articolazione; 
b. beni di proprietà dei soci e da essi destinati all’attività della articolazione; 
c. beni di proprietà di soggetti estranei all’articolazione e dati in affidamento alla articolazione. 
d. beni di proprietà dell’Istituto e dati in affidamento alla articolazione. 
9. Le articolazioni periferiche debbono inviare all’Istituto documentazione della consistenza dei beni di proprietà dell’Istituto a propria disposizione e di ogni variazione di essa.

Articolo 2 – I Comitati

1. I Comitati sono formati da persone fisiche, soci o non soci, residenti nel medesimo Comune, che intendono aggregarsi come struttura periferica dell’Istituto per lo svolgimento di attività saltuarie e comunque non istituzionalmente permanenti; non è possibile essere socio di più Comitati. 
2. Per la creazione di un Comitato è necessario che un minimo di cinque persone esprimano la volontà di aggregarsi in Comitato dell’Istituto in un atto scritto di costituzione e lo inviino, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, firmato da tutti i membri fondatori, al Consiglio Direttivo Centrale, richiedendo l’autorizzazione di costituirsi ad articolazione periferica dell’Istituto. Il Consiglio Direttivo Centrale fornirà, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risposta positiva o negativa entro un mese dalla data di ricezione. 
3. I Comitati cooperano al raggiungimento dei fini dell’Istituto ed all’incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità amministrativa e finanziaria nell’ambito delle disposizioni statutarie.

Articolo 3 – Le Sezioni

1. Le Sezioni sono costituite da: 
a. Persone fisiche, soci o non soci, che intendono aggregarsi come struttura periferica dell’Istituto per lo svolgimento di attività istituzionalmente permanenti;
b. Comitati dell’Istituto che intendono trasformarsi in Sezioni per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto come struttura periferica di esso attraverso attività istituzionalmente permanenti. 
2. Le Sezioni possono essere costituite a livello comunale, provinciale e regionale; ad una Sezione può aderire come socio anche chi non risiede nel territorio amministrativo sul quale si estende la Sezione. Non è possibile essere socio di più Sezioni. 
3. Per la costituzione di una Sezione è necessario che un minimo di dieci persone esprimano la volontà di costituirsi in Sezione dell’Istituto in un atto scritto di fondazione e lo inviino, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, firmato da tutti i membri fondatori, al Consiglio Direttivo Centrale, richiedendo l’autorizzazione di costituirsi ad articolazione periferica dell’Istituto. Entro un mese dalla data di ricezione della domanda il Consiglio Direttivo Centrale fornirà, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risposta positiva o la risposta negativa motivata. 
4. Una associazione preesistente che intende essere autorizzata a divenire Sezione dell’Istituto deve inoltrarne domanda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, firmata dal proprio rappresentante legale, al Consiglio Direttivo Centrale. Entro un mese dalla data di ricezione della domanda il Consiglio Direttivo Centrale fornirà, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la risposta positiva o la risposta negativa motivata. 
5. La richiesta di autorizzazione di costituirsi ad articolazione periferica dell’Istituto deve avvenire attraverso la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo Centrale ed allegato al presente Regolamento. 
6. Le Sezioni cooperano al raggiungimento dei fini dell’Istituto ed all’incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità amministrativa e finanziaria nell’ambito delle disposizioni statutarie.

Articolo 4 – Struttura e funzionamento dei Comitati

1. Ciascun Comitato deve essere costituito da una Assemblea di Comitato comprensiva di tutti i soci, da un Presidente, eletto dall’Assemblea di Comitato, e da un Vicepresidente nominato dal Presidente nell’ambito dei soci. 
2. Ciascun Comitato deve disporre di un recapito ufficiale ai fini dei rapporti con l’Istituto; detto recapito verrà comunicato all’Istituto all’atto della richiesta dell’autorizzazione. 
3. I rapporti fra ciascun Comitato e l’Istituto avvengono attraverso il Presidente del Comitato e il Direttore dell’Istituto. 
4. Ciascun Comitato, attraverso il proprio Statuto ed eventuali Regolamenti può stabilire ulteriori strutture organizzative interne e disciplinare l’utilizzazione dei beni ad uso del Comitato; i testi dello Statuto e dei regolamenti dovranno essere trasmessi all’Istituto al fine di una verifica della loro conformità alle finalità dell’Istituto stesso.

Articolo 5 – Struttura e funzionamento delle Sezioni

1. Ciascuna Sezione deve essere costituita da una Assemblea di Sezione comprensiva di tutti i soci, da un Presidente, eletto dall’Assemblea di Sezione, e da un Vicepresidente nominato dal Presidente nell’ambito dei soci. 
2. Ciascuna Sezione deve disporre di una Sede che costituirà il recapito ufficiale nei rapporti con l’Istituto al quale verrà comunicato all’atto della richiesta dell’autorizzazione. 
3. Ciascuna sezione, attraverso il proprio Statuto ed eventuali regolamenti può stabilire ulteriori strutture organizzative e disciplinare l’utilizzazione dei beni ad uso del Comitato con normative analoghe a quelle dell’Istituto; i testi dello Statuto e dei regolamenti dovranno essere trasmessi all’Istituto al solo fine della congruenza con le proprie norme e della loro conformità alle finalità dell’Istituto stesso.

Articolo 6 – Coordinamento delle attività dell’Istituto con quelle delle sue articolazioni periferiche

1. Le articolazioni periferiche dell’Istituto hanno il fine di estenderne le attività in tutto il territorio nazionale e all’estero. 
2. L’Istituto e le articolazioni periferiche possono collaborare nei seguenti modi: 
a. organizzazione comune di manifestazioni e di eventi di vario genere, come ad esempio: celebrazioni di interesse nazionale o locale, organizzazione di mostre, organizzazione di conferenze, ed altre attività analoghe; 
b. comune organizzazione di ricerche scientifiche relative alle finalità dell’Istituto e loro pubblicazione; 
c. messa in comune o scambio di risorse umane (come oratori, organizzatori) o di beni culturali (come documenti, opere d’arte, etc.); 
d. utilizzo in comune, concordato o autorizzato dall’Istituto, di risorse.

Articolo 7 – Rapporti istituzionali fra l’Istituto e le articolazioni periferiche

1. L’Istituto può emanare direttive relativamente alle attività da svolgere che le articolazioni periferiche sono tenute ad ottemperare. A tal fine i responsabili dei Comitati e delle Sezioni possono incontrarsi, singolarmente o in riunione comune, con il Presidente o con il Direttore o con i componenti del Consiglio Direttivo Centrale, nella sede dell’Istituto, per consultazioni. 
2. Entro il mese di novembre Comitati e Sezioni debbono inviare al Direttore i propri programmi di attività relativi all’anno successivo che verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo Centrale in ordine alla conformità alle finalità dell’Istituto; tale approvazione verrà comunicata entro un mese dalla ricezione dei programmi. 
3. Le attività delle articolazioni periferiche, eccetto quelle svolte in collaborazione con l’Istituto, non costituiscono contenuto del programma di attività dell’Istituto. 
4. L’Istituto è responsabile, sotto il profilo del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, solo di quelle attività delle proprie articolazioni periferiche che esso stesso ha preventivamente approvate. 
5. Le articolazioni periferiche verseranno all’Istituto una quota annuale per socio nella seguente misura: 
a. ciascun Comitato verserà, annualmente entro il 31 ottobre, all’Istituto, tramite conto corrente, almeno un decimo della quota di iscrizione versata da ciascun socio; 
b. ciascuna Sezione verserà, annualmente entro il 31 ottobre, all’Istituto, tramite conto corrente, almeno un quindicesimo della quota di iscrizione versata da ciascun socio. 
6. L’Istituto, secondo una programmazione annuale, può contribuire alle spese che Comitati o Sezioni affrontano per manifestazioni comuni con l’Istituto o con altre articolazioni periferiche che il Consiglio Direttivo Centrale giudicherà di particolare interesse. 
7. Ciascun Comitato e Sezione comunicherà annualmente al Consiglio Direttivo Centrale l’elenco nominativo dei propri soci e le relative variazioni.

Articolo 8 – Cessazione delle articolazioni periferiche dell’Istituto

1. I Comitati e le Sezioni cessano di esistere in quanto articolazioni periferiche dell’Istituto per le seguenti ragioni: 
a. ritiro motivato della autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Centrale per ragioni di ingiustificata inattività per oltre due anni da parte dell’articolazione periferica, per la diminuzione del numero dei soci sotto la consistenza minima prevista, perché l’attività della stessa non risulta compatibile con le finalità dell’Istituto, per mancato trasferimento dei contributi all’Istituto dopo due anni; la cessazione sarà efficace dal momento in cui l’organo responsabile dell’articolazione avrà ricevuta la comunicazione che il Consiglio Direttivo Centrale avrà inviata al detto organo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; 
b. per richiesta, avanzata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dall’articolazione per il tramite dell’organo responsabile, di cessare dalla qualifica di articolazione periferica dell’Istituto; in tal caso il Consiglio Direttivo Centrale risponderà con una presa d’atto e la cessazione sarà efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo Centrale riceverà la comunicazione della richiesta. 
2. I componenti dei Comitati e delle Sezioni che hanno cessato di esistere in quanto articolazioni periferiche dell’Istituto possono mantenere la qualifica e lo status di soci dell’Istituto in quanto persone fisiche. 
3. In caso di cessazione di una articolazione periferica i beni di essa di proprietà dell’Istituto dovranno essere restituiti al medesimo con le modalità conformi alla loro natura previste dalle norme statutarie e di legge.